L’art. 4-bis del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011, articolo inserito dall’art. 1 bis , comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni , dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 dispone quanto segue:
“ 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le provincie e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dei medesimi enti: che il Comune è tenuto a redigere una Relazione di Inizio Mandato volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dell’Ente."
"2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o del sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.”